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Segnalare una reazione avversa a un farmaco è un obbligo di legge, un atto di buona pratica clinica o un dovere etico?

Prima di rispondere a questa domanda, è utile soffermarsi su due aspetti fondamentali della farmacovigilanza, non sempre pienamente compresi o valorizzati nella pratica quotidiana: il fenomeno della sotto-segnalazione degli eventi avversi, nota anche come under-reporting, e il processo di identificazione dei potenziali “segnali” di sicurezza.

Si tratta di due fenomeni strettamente collegati e direttamente connessi ai temi dell’obbligo normativo, della buona pratica clinica e della responsabilità etico-professionale dell’operatore sanitario.

La sotto-segnalazione: un problema ancora attuale

Nonostante l’importanza riconosciuta della farmacovigilanza, la sotto-segnalazione rappresenta ancora oggi un problema significativo. Si stima che venga riportato solo circa il 10% degli eventi avversi effettivamente occorsi.

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici e spesso si intrecciano nella pratica quotidiana: da un lato, può esserci una limitata consapevolezza del ruolo della farmacovigilanza o una tendenza a sottovalutare l’evento osservato; dall’altro, incidono fattori organizzativi e culturali, come il timore di possibili implicazioni legali o la percezione della segnalazione come un’attività burocratica e dispendiosa in termini di tempo. Non di rado, inoltre, si ritiene che l’evento sia già noto o non sufficientemente rilevante, mentre una comunicazione non sempre efficace tra professionisti e una carenza di formazione specifica contribuiscono ulteriormente al fenomeno.

Questo fenomeno non è solo un dato statistico, ma incide direttamente sulla capacità del sistema di intercettare precocemente nuovi rischi associati ai farmaci e di tutelare la sicurezza dei pazienti.

Segnalazione e segnali: perché è importante anche il sospetto

In farmacovigilanza, la segnalazione di una reazione avversa non richiede la certezza del nesso di causalità, ma si basa anche sul semplice sospetto di una possibile correlazione tra farmaco ed evento.

Questo rappresenta un punto chiave: non è il singolo operatore sanitario a dover stabilire con certezza il rapporto causa-effetto. In applicazione del principio di precauzione, il suo ruolo è osservare e segnalare anche in presenza di un semplice sospetto. La valutazione della causalità è invece affidata alle Autorità regolatorie, che analizzano i dati attraverso processi strutturati di raccolta e aggregazione dei casi, analisi statistiche e confronto con dati di popolazione.

È proprio da questa analisi complessiva che può emergere un “segnale” di farmacovigilanza, ovvero un’indicazione di un possibile aumento nella frequenza o nella gravità di un determinato evento avverso rispetto a quanto precedentemente noto.

In quest’ottica, ogni segnalazione contribuisce a costruire un quadro più ampio: un caso isolato può sembrare marginale, ma, insieme ad altri casi simili, può assumere un significato diverso.

Senza segnalazioni, i segnali non emergono e viene meno la possibilità di riconoscere precocemente nuovi rischi e proteggere i pazienti.

Segnalare: obbligo, buona pratica o responsabilità?

Alla luce di quanto osservato, la segnalazione delle reazioni avverse non può essere ricondotta a una sola dimensione, ma va interpretata come l’integrazione di tre livelli complementari.

Da un punto di vista normativo, rappresenta innanzitutto un obbligo di legge. Il quadro regolatorio europeo, definito dal Regolamento UE 1235/2010 e dalla Direttiva 2010/84, stabilisce chiaramente che gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare le reazioni avverse, obbligo ribadito in Italia dal D.M. 30 aprile 2015, che attribuisce loro una responsabilità diretta, in particolare per gli eventi gravi. La segnalazione è quindi parte integrante delle responsabilità professionali e non può essere considerata un’attività opzionale.

Allo stesso tempo, però, limitarla a un adempimento normativo sarebbe riduttivo. La farmacovigilanza è infatti un elemento essenziale della buona pratica clinica: attraverso la segnalazione, gli operatori contribuiscono in modo concreto alla valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei farmaci, al miglioramento della sicurezza delle terapie e alla possibilità di prendere decisioni cliniche sempre più informate. In questo senso, segnalare non è un atto burocratico, ma un vero e proprio atto clinico che incide direttamente sulla qualità dell’assistenza.

A questi due livelli si aggiunge infine una dimensione etico-deontologica, altrettanto rilevante. Segnalare una reazione avversa, anche solo sospetta, significa assumersi una responsabilità nei confronti del paziente e della collettività: contribuisce a prevenire il ripetersi di eventi analoghi, a comprenderne meglio i fattori predisponenti e a migliorarne la gestione. Ogni segnalazione alimenta inoltre un patrimonio di conoscenze condiviso, che consente alle Autorità regolatorie di adottare misure di monitoraggio, minimizzazione del rischio o, nei casi più critici, revisione dell’utilizzo o ritiro di un farmaco.

In questa prospettiva, la segnalazione in farmacovigilanza si configura come un’attività che tiene insieme obbligo normativo, responsabilità clinica e dovere etico, contribuendo in modo determinante alla sicurezza dei pazienti e alla qualità complessiva del sistema sanitario.

Conclusioni

Ridurre la segnalazione in farmacovigilanza a un semplice obbligo formale è una visione limitata.

L’obbligo di legge, la buona pratica clinica e la responsabilità etico-deontologica non sono ambiti separati, ma componenti di un unico sistema orientato alla sicurezza delle cure.

Ed è proprio in questo equilibrio tra competenza, responsabilità e vigilanza continua che si colloca il valore più profondo della segnalazione.

Una farmacovigilanza efficace dipende dalla qualità e dalla quantità dei dati raccolti. E questa qualità viene mantenuta anche dalla partecipazione attiva degli operatori che contribuiscono concretamente all’identificazione e al monitoraggio dei possibili rischi associati alle terapie

Fonti

  1. Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio
  2. Direttiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
  3. Decreto Ministeriale 30 aprile 2015
  4. European Medicines Agency (EMA), Good Pharmacovigilance Practices (GVP)
  5. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), area Farmacovigilanza